FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI ADIBITI A PRIMA CASA ABITAZIONE
“Le deroghe previste dalla L.R. 14/2009 (di seguito denominata “Legge”), ai regolamenti comunali ed agli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, riguardanti i fabbricati diversi da quelli adibiti a prima casa abitazione, sono solo quelle di seguito evidenziate:
ZONE OMOGENEE DI P.R.G.: “B” - “C” – “PEEP”;
a) gli interventi di ampliamento della cubatura esistente, ai sensi dell’art.2, commi 1, e comma 5 della “Legge”, sono ammessi rispettivamente fino ad un massimo del 20% e fino ad un massimo del 30%, in deroga solo ai limiti previsti dal P.R.G. per il volume, per la superficie coperta e l’altezza (quest’ultima limitatamente ad un ulteriore piano rispetto alla previsione normativa), esclusivamente se riferiti ad unità immobiliari a destinazione residenziale e terziaria
b) gli interventi di demolizione con ricostruzione ed ampliamento fino al 40% della cubatura esistente di cui all’art.3, comma 2, della “Legge”, sono ammessi in deroga solo ai limiti previsti dal P.R.G riguardanti il volume, la superficie coperta e l’altezza (limitatamente ad un ulteriore piano rispetto alla previsione normativa), esclusivamente se riferiti ad unità immobiliari a destinazione residenziale e terziaria
c) gli interventi di demolizione con ricostruzione ed ampliamento fino al 50% della cubatura esistente di cui all’art.3, comma 3, della “Legge”, sono ammessi in deroga solo ai limiti previsti dal P.R.G riguardanti il volume, la superficie coperta e l’altezza (limitatamente ad un ulteriore piano rispetto alla previsione normativa), esclusivamente se riferiti ad unità immobiliari a destinazione residenziale e terziaria;
d) per i fabbricati esistenti all’interno di piani urbanistici attuativi o comparti urbanistici convenzionati, le cui opere d’urbanizzazione siano già state collaudate o dichiarate regolarmente eseguite, le deroghe di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono ammesse solo per le unità immobiliari agibili alla data del 31.3.2009
e) non è ammessa alcuna deroga ai regolamenti comunali ed agli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali all’interno degli ambiti d’intervento unitari da sottoporre a preventivi piani urbanistici attuativi o comparti urbanistici non ancora convenzionati e/o le cui opere d’urbanizzazione alla data odierna non siano state collaudate o dichiarate regolarmente eseguite
f) non sono ammesse deroghe alle distanze dai confini di proprietà, fatti salvi accordi tra le parti, secondo le modalità di cui all’art.21, comma 4, delle NN.TT.AA. del P.R.G.
g) non è ammessa alcuna deroga alle attività turistico-alberghiere che in passato abbiano già usufruito di deroghe urbanistico-edilizie derivanti da normative speciali di settore
ZONE OMOGENEE DI P.R.G.: “D1 – D2 – D3 – D5 – COMMERCIALE SPECIALIZZATA”
a) gli interventi di ampliamento della superficie coperta esistente, ai sensi dell’art.2, commi 1, e comma 5 della “Legge”, sono ammessi rispettivamente fino ad un massimo del 5% e fino ad un massimo del 7,5% in deroga solo ai limiti di superficie coperta previsti dal P.R.G., esclusivamente se riferiti ad unità immobiliari a destinazione produttiva o terziaria; non sono consentiti ulteriori incrementi della superficie lorda di pavimento oltre a quelli derivanti dall’aumento di superficie coperta
b) gli interventi di demolizione con ricostruzione ed ampliamento, fino ad un massimo del 10% della superficie coperta esistente di cui all’art.3, comma 2, della “Legge”, sono ammessi in deroga solo ai limiti di superficie coperta previsti dal P.R.G., esclusivamente se riferiti ad unità immobiliari a destinazione produttiva o terziaria; non sono consentiti ulteriori incrementi della superficie lorda di pavimento oltre a quelli derivanti dall’aumento di superficie coperta
c) gli interventi di demolizione con ricostruzione ed ampliamento fino ad un massimo del 12,5% della superficie coperta esistente di cui all’art.3, comma 3, della “Legge”, sono ammessi in deroga solo ai limiti di superficie coperta previsti dal P.R.G., esclusivamente se riferiti ad unità immobiliari a destinazione produttiva e terziaria; non sono consentiti ulteriori incrementi della superficie lorda di pavimento oltre a quelli derivanti dall’aumento di superficie coperta
d) per i fabbricati esistenti all’interno di piani urbanistici attuativi o comparti urbanistici convenzionati, le cui opere d’urbanizzazione siano già state collaudate o dichiarate regolarmente eseguite, le deroghe di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono ammesse solo per le unità immobiliari agibili alla data del 31.3.2009
e) non è ammessa alcuna deroga ai regolamenti comunali ed agli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali all’interno degli ambiti d’intervento unitari da sottoporre a preventivi piani urbanistici attuativi o comparti urbanistici non ancora convenzionati e/o le cui opere d’urbanizzazione alla data odierna non siano state collaudate o dichiarate regolarmente eseguite
f) non sono ammesse deroghe alle distanze dai confini di proprietà, fatti salvi accordi tra le parti, secondo le modalità di cui all’art.21, comma 4, delle NN.TT.AA. del P.R.G.
g) non è ammessa alcuna deroga alle attività turistico-alberghiere che in passato abbiano già usufruito di deroghe urbanistico-edilizie derivanti da normative speciali di settore
ZONE OMOGENEE DI P.R.G.: “E”
a) interventi di ampliamento ai sensi dell’art.3 della “Legge” sino ad un massimo del 20% della cubatura esistente sono ammessi in deroga ai limiti di volume, di superficie coperta e di altezza previsti dal P.R.G., esclusivamente se riferiti ad unità immobiliari a destinazione residenziale e qualora comportino la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, al fine di realizzare un nuovo fabbricato con migliori standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza
ZONE OMOGENEE DI P.R.G.: “ATTIVITA’ OSPEDALIERE PRIVATE” E “ATTIVITA’ PRIVATE DI PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO”
a) gli interventi di ampliamento della cubatura esistente, ai sensi dell’art.2, commi 1, e comma 5 della “Legge”, sono ammessi rispettivamente fino ad un massimo del 20% e fino ad un massimo del 30%, in deroga solo ai limiti previsti dal P.R.G per il volume, per la superficie coperta e l’altezza (quest’ultima limitatamente ad un ulteriore piano rispetto alla previsione normativa)
b) gli interventi di demolizione con ricostruzione ed ampliamento fino al 40% della cubatura esistente di cui all’art.3, comma 2, della “Legge”, sono ammessi in deroga solo ai limiti di volume, di superficie coperta e di altezza previsti dal P.R.G. (quest’ultima limitatamente ad un ulteriore piano rispetto alla previsione normativa)
c) gli interventi di demolizione con ricostruzione ed ampliamento fino al 50% della cubatura esistente di cui all’art.3, comma 3, della “Legge”, sono ammessi in deroga solo ai limiti di volume, di superficie coperta e di altezza previsti dal P.R.G. (quest’ultima limitatamente ad un ulteriore piano rispetto alla previsione normativa)
d) non sono ammesse deroghe alle distanze dai confini di proprietà, fatti salvi accordi tra le parti, secondo le modalità di cui all’art.21, comma 4, delle NN.TT.AA. del P.R.G.
ALTRE ZONE OMOGENEE DI P.R.G.
NON sono ammesse deroghe alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali,”
DISPOSIZIONE GENERALE
Non è consentita, anche nel caso d’interventi relativi alla prima casa abitazione, alcuna deroga alle normative del Regolamento Edilizio e delle NN.TT.AA. del P.R.G. derivanti da leggi e norme nazionali e regionali, anche se più restrittive di quest’ultime, in materia igienico-sanitario (superfici ed altezze dei locali, distanze dai fabbricati e dai confini, ecc.), di prevenzione dei rischi per la pubblica incolumità, di superamento delle barriere architettoniche.
“Le deroghe previste dalla L.R. 14/2009 (di seguito denominata “Legge”), ai regolamenti comunali ed agli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, riguardanti i fabbricati diversi da quelli adibiti a prima casa abitazione, sono solo quelle di seguito evidenziate:
ZONE OMOGENEE DI P.R.G.: “B” - “C” – “PEEP”;
a) gli interventi di ampliamento della cubatura esistente, ai sensi dell’art.2, commi 1, e comma 5 della “Legge”, sono ammessi rispettivamente fino ad un massimo del 20% e fino ad un massimo del 30%, in deroga solo ai limiti previsti dal P.R.G. per il volume, per la superficie coperta e l’altezza (quest’ultima limitatamente ad un ulteriore piano rispetto alla previsione normativa), esclusivamente se riferiti ad unità immobiliari a destinazione residenziale e terziaria
b) gli interventi di demolizione con ricostruzione ed ampliamento fino al 40% della cubatura esistente di cui all’art.3, comma 2, della “Legge”, sono ammessi in deroga solo ai limiti previsti dal P.R.G riguardanti il volume, la superficie coperta e l’altezza (limitatamente ad un ulteriore piano rispetto alla previsione normativa), esclusivamente se riferiti ad unità immobiliari a destinazione residenziale e terziaria
c) gli interventi di demolizione con ricostruzione ed ampliamento fino al 50% della cubatura esistente di cui all’art.3, comma 3, della “Legge”, sono ammessi in deroga solo ai limiti previsti dal P.R.G riguardanti il volume, la superficie coperta e l’altezza (limitatamente ad un ulteriore piano rispetto alla previsione normativa), esclusivamente se riferiti ad unità immobiliari a destinazione residenziale e terziaria;
d) per i fabbricati esistenti all’interno di piani urbanistici attuativi o comparti urbanistici convenzionati, le cui opere d’urbanizzazione siano già state collaudate o dichiarate regolarmente eseguite, le deroghe di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono ammesse solo per le unità immobiliari agibili alla data del 31.3.2009
e) non è ammessa alcuna deroga ai regolamenti comunali ed agli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali all’interno degli ambiti d’intervento unitari da sottoporre a preventivi piani urbanistici attuativi o comparti urbanistici non ancora convenzionati e/o le cui opere d’urbanizzazione alla data odierna non siano state collaudate o dichiarate regolarmente eseguite
f) non sono ammesse deroghe alle distanze dai confini di proprietà, fatti salvi accordi tra le parti, secondo le modalità di cui all’art.21, comma 4, delle NN.TT.AA. del P.R.G.
g) non è ammessa alcuna deroga alle attività turistico-alberghiere che in passato abbiano già usufruito di deroghe urbanistico-edilizie derivanti da normative speciali di settore
ZONE OMOGENEE DI P.R.G.: “D1 – D2 – D3 – D5 – COMMERCIALE SPECIALIZZATA”
a) gli interventi di ampliamento della superficie coperta esistente, ai sensi dell’art.2, commi 1, e comma 5 della “Legge”, sono ammessi rispettivamente fino ad un massimo del 5% e fino ad un massimo del 7,5% in deroga solo ai limiti di superficie coperta previsti dal P.R.G., esclusivamente se riferiti ad unità immobiliari a destinazione produttiva o terziaria; non sono consentiti ulteriori incrementi della superficie lorda di pavimento oltre a quelli derivanti dall’aumento di superficie coperta
b) gli interventi di demolizione con ricostruzione ed ampliamento, fino ad un massimo del 10% della superficie coperta esistente di cui all’art.3, comma 2, della “Legge”, sono ammessi in deroga solo ai limiti di superficie coperta previsti dal P.R.G., esclusivamente se riferiti ad unità immobiliari a destinazione produttiva o terziaria; non sono consentiti ulteriori incrementi della superficie lorda di pavimento oltre a quelli derivanti dall’aumento di superficie coperta
c) gli interventi di demolizione con ricostruzione ed ampliamento fino ad un massimo del 12,5% della superficie coperta esistente di cui all’art.3, comma 3, della “Legge”, sono ammessi in deroga solo ai limiti di superficie coperta previsti dal P.R.G., esclusivamente se riferiti ad unità immobiliari a destinazione produttiva e terziaria; non sono consentiti ulteriori incrementi della superficie lorda di pavimento oltre a quelli derivanti dall’aumento di superficie coperta
d) per i fabbricati esistenti all’interno di piani urbanistici attuativi o comparti urbanistici convenzionati, le cui opere d’urbanizzazione siano già state collaudate o dichiarate regolarmente eseguite, le deroghe di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono ammesse solo per le unità immobiliari agibili alla data del 31.3.2009
e) non è ammessa alcuna deroga ai regolamenti comunali ed agli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali all’interno degli ambiti d’intervento unitari da sottoporre a preventivi piani urbanistici attuativi o comparti urbanistici non ancora convenzionati e/o le cui opere d’urbanizzazione alla data odierna non siano state collaudate o dichiarate regolarmente eseguite
f) non sono ammesse deroghe alle distanze dai confini di proprietà, fatti salvi accordi tra le parti, secondo le modalità di cui all’art.21, comma 4, delle NN.TT.AA. del P.R.G.
g) non è ammessa alcuna deroga alle attività turistico-alberghiere che in passato abbiano già usufruito di deroghe urbanistico-edilizie derivanti da normative speciali di settore
ZONE OMOGENEE DI P.R.G.: “E”
a) interventi di ampliamento ai sensi dell’art.3 della “Legge” sino ad un massimo del 20% della cubatura esistente sono ammessi in deroga ai limiti di volume, di superficie coperta e di altezza previsti dal P.R.G., esclusivamente se riferiti ad unità immobiliari a destinazione residenziale e qualora comportino la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, al fine di realizzare un nuovo fabbricato con migliori standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza
ZONE OMOGENEE DI P.R.G.: “ATTIVITA’ OSPEDALIERE PRIVATE” E “ATTIVITA’ PRIVATE DI PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO”
a) gli interventi di ampliamento della cubatura esistente, ai sensi dell’art.2, commi 1, e comma 5 della “Legge”, sono ammessi rispettivamente fino ad un massimo del 20% e fino ad un massimo del 30%, in deroga solo ai limiti previsti dal P.R.G per il volume, per la superficie coperta e l’altezza (quest’ultima limitatamente ad un ulteriore piano rispetto alla previsione normativa)
b) gli interventi di demolizione con ricostruzione ed ampliamento fino al 40% della cubatura esistente di cui all’art.3, comma 2, della “Legge”, sono ammessi in deroga solo ai limiti di volume, di superficie coperta e di altezza previsti dal P.R.G. (quest’ultima limitatamente ad un ulteriore piano rispetto alla previsione normativa)
c) gli interventi di demolizione con ricostruzione ed ampliamento fino al 50% della cubatura esistente di cui all’art.3, comma 3, della “Legge”, sono ammessi in deroga solo ai limiti di volume, di superficie coperta e di altezza previsti dal P.R.G. (quest’ultima limitatamente ad un ulteriore piano rispetto alla previsione normativa)
d) non sono ammesse deroghe alle distanze dai confini di proprietà, fatti salvi accordi tra le parti, secondo le modalità di cui all’art.21, comma 4, delle NN.TT.AA. del P.R.G.
ALTRE ZONE OMOGENEE DI P.R.G.
NON sono ammesse deroghe alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali,”
DISPOSIZIONE GENERALE
Non è consentita, anche nel caso d’interventi relativi alla prima casa abitazione, alcuna deroga alle normative del Regolamento Edilizio e delle NN.TT.AA. del P.R.G. derivanti da leggi e norme nazionali e regionali, anche se più restrittive di quest’ultime, in materia igienico-sanitario (superfici ed altezze dei locali, distanze dai fabbricati e dai confini, ecc.), di prevenzione dei rischi per la pubblica incolumità, di superamento delle barriere architettoniche.
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